1. La presente legge reca norme in materia di copertura della spesa sanitaria in conformità ai princìpi del federalismo fiscale dettati dall'articolo 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Lo Stato stabilisce gli standard riferiti all'esercizio delle funzioni attribuite alle regioni in materia sanitaria, al fine di determinare, con riferimento ad essi, l'ammontare delle risorse da destinare a ciascuna regione per assicurare il finanziamento integrale delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato determina, altresì, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, concernente l'intervento sostitutivo per la tutela dell'unità giuridica ed economica, le prestazioni sanitarie che rientrano nei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. Il calcolo degli standard di assistenza è basato sulla popolazione di riferimento di ciascuna regione, che risulta da una unità base ponderata di popolazione, moltiplicata per il numero dei residenti. La ponderazione è effettuata mediante un indice complesso che comprende indicatori di natura epidemiologica e indicatori della situazione economico-sociale ed è finalizzata a garantire il riequilibrio delle situazioni regionali in cui insiste una percentuale maggiore di popolazione deprivata.
1. Alla copertura del fabbisogno finanziario determinato ai sensi dell'articolo 1 si provvede mediante la fissazione di una percentuale, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel gettito delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle
a) assicurare il finanziamento dell'esercizio delle funzioni attribuite in materia
b) coprire, sulla base dei dati del precedente esercizio, l'importo necessario a compensare lo sforzo fiscale, come definito al comma 4;
c) finanziare, per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse di cui alla lettera a), gli obiettivi di riequilibrio indicati al comma 5;
4. Lo Stato concorre allo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante attraverso un contributo tale da ridurre del 90 per cento il divario tra il maggiore gettito di incrementi della tariffa dei tributi mediamente risultante per le regioni la cui capacità fiscale supera il valore medio nazionale ed il maggiore gettito riferito ad aliquote più elevate, rispetto al livello base, applicate dalle regioni i cui valori pro capite delle basi imponibili risultano di almeno il 10 per cento più bassi rispetto al valore medio nazionale.
5. L'importo del contributo di cui al comma 4 è raddoppiato ove il maggior gettito prodotto dallo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante sia destinato a programmi di risanamento e di riqualificazione del servizio sanitario regionale in linea con gli obiettivi di riequilibrio definiti dagli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
6. L'importo delle risorse di cui al presente articolo è riferito alla popolazione della regione ed è aggiornato annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni. Per ciascuna regione, le risorse erariali erogate nella forma di compartecipazione e di contributi definiti in maniera pro capite sulla base della popolazione, rideterminata ai sensi dell'articolo 1, sono in ogni caso non minori rispetto all'importo risultante per l'anno 2006, attualizzato sulla base del tasso reale di inflazione. In ciascun anno, l'importo
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia alla disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme concernenti le funzioni diverse dalla sanità attribuite alle regioni sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del livello delle prestazioni, il cui fabbisogno deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, con le risorse di cui ciascuna regione dispone, garantendo comunque la copertura integrale dei livelli essenziali dei servizi ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) copertura del fabbisogno mediante le tariffe base applicate per la partecipazione degli utenti alle spese regionali, nonché con una quota del 15 per cento delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle regioni;
c) applicazione dei meccanismi di comparazione e di perequazione di cui agli articoli 1 e 2 in una misura determinata per ogni triennio con la legge finanziaria.
2. Gli articoli 1, commi 1, 2 e 4, 2 e 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono abrogati.